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CV e Privacy: cosa dice il GDPR?
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  • Immagine del redattoreValentino Pavan

CV e Privacy: cosa dice il GDPR?

Prima o poi a tutti capita di dover sistemare il proprio curriculum e molti si affidano a quanto scritto nei vari siti web che danno consigli su come redigerlo.

La maggior parte di queste pagine web ci dice che è necessario inserire in fondo al proprio curriculum una formuletta che autorizza chi riceve il curriculum a trattare i dati personali in esso contenuti.



É davvero necessario esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel curriculum?

No, il consenso non serve. Ora spieghiamo perché.

Per prima cosa dobbiamo distinguere tra candidatura spontanea o inviata sulla base di una offerta di lavoro.

Se ci candidiamo per un lavoro inviando il nostro curriculum spontaneamente, le cose sono abbastanza chiare. Troviamo la risposta nell’art 111 bis del decreto legislativo 196/2003 come modificato dal d.lgs 101/2018. Questo articolo dice che in caso di candidatura spontanea il consenso non è dovuto e che l’informativa alla quale è obbligato il potenziale datore di lavoro, dovrà essere fornita al primo contatto con il candidato. Questo significa che il datore di lavoro ci darà le informazioni su come verrano trattati i nostri

dati personali ad esempio nell’email di risposta alla candidatura o al colloquio conoscitivo.


Se invece nel cercare lavoro troviamo un’offerta di lavoro alla quale vogliamo candidarci oppure se nel sito di una azienda troviamo la sezione “Lavora con Noi” e desideriamo lasciargli il nostro curriculum, le cose sono un po’ diverse. In questi casi coloro che pubblicano una offerta di lavoro, hanno già in mente ad esempio come conserveranno i dati del candidato o per quanto tempo. Il Regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali (GDPR) obbliga i datori di lavoro a dare ai candidati tutte queste informazioni, attraverso una “informativa”. Questa informativa può essere data pubblicando un link assieme alla offerta di lavoro, che rimandi il candidato alla lettura dell’intera informativa scritta ad esempio nel sito dell’azienda, o anche direttamente sotto l’annuncio o il form da compilare.


Possiamo dire che non è necessario inserire nessuna formula, all’interno del curriculum, che autorizzi al trattamenti dei dati personali. Questo perché la base giuridica, ovvero il motivo per cui quel trattamento è lecito, non è il consenso, ma l’esecuzione di misure precontrattuali, cioè ciò che si fa prima di stipulare un contratto.

Per concludere dobbiamo ricordare che non è vero che il curriculum verrà scartato o non preso in considerazione se non inseriamo la formula di autorizzazione.



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